Sezione – Natura e Scopo
Art. 1 – Denominazione, Riconoscimento E Sede.

La Confraternita di S. Maria di Loreto in Sulmona è un’associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi, eretta dall’Ordinario Diocesano di Sulmona – Valva, riconosciuto con Bolla del Papa Gregorio XV in data 27 agosto 1621, riconosciuta civilmente come ente ecclesiastico con R.D. n.970 del 21 maggio 1934, registrato alla corte dei conti il 14 giugno 1934, ed iscritta al pubblico registro dalle persone giuridiche del tribunale dell’Aquila il 1 settembre 1987 al n. 134. Essa ha sede nei locali in Vico del Tempio n.29, in Sulmona e nell’attigua cappella. E’ sottoposta all’Ordinario Diocesano anche amministrativamente ed è tenuta all’osservanza delle disposizioni emanate in materia della competente autorità ecclesiastica e dal Concordato tra Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 febbraio 1984. La Confraternita di S. Maria di Loreto aderisce alla Federazione diocesana delle Confraternite canonicamente erette.

Sezione – Natura e Scopo
Art. 2 – Finalità

La Confraternita costituisce una comunità ecclesiale viva, nella quale i membri sono aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana, curando particolarmente la formazione permanente dei soci. Provvede al culto dei morti, curando di questi la sepoltura secondo le proprie antiche tradizioni e mediante apposite convenzioni. Si impegna per la migliore riuscita delle manifestazioni del culto pubblico della religiosità popolare. In particolare, cura la tradizionale sacra rappresentazione dell’annuncio a Maria della Resurrezione del Figlio nella giornata di Pasqua, nota anche come Madonna che scappa in Piazza. Promuove, infine, iniziative di carattere educativo, culturale, assistenziale e di mutuo soccorso.

Sezione – Natura e Scopo
Art. 3 – Stemma E Divisa

Lo stemma della Confraternita consiste in uno scudo nel quale è raffigurata la traslazione della Santa Casa di Loreto. La divisa dei confratelli consiste in un camice bianco con un piccolo cappuccio, tenuto ai fianchi da un cingolo verde, in una mozzetta verde ed un medaglione con lo stemma del Sodalizio, sostenuto al collo da un cordone verde. Le Consorelle indossano solo il medaglione.

Sezione – Natura e Scopo
Art. 4 – Limitazioni Delle Attività

La Confraternita non può esercitare attività che sono in contrasto con le finalità originarie ed istituzionali che la caratterizzano.

Sezione – Natura e Scopo
Art. 5 – Volontariato

La Confraternita ribadisce la gratuità dei servizi prestati dagli associati e l’eccellenza del volontariato, che è alla base di tutte le attività ed iniziative istituzionali. Esso deve informare lo spirito dei Confratelli, i quali, pertanto, nel perseguimento delle finalità statuarie del Sodalizio, presentano i loro servizi a titolo gratuito. Eventuali altre attività ed iniziative che esulano dai fini istituzionali e statuari, non coinvolgono il volontariato dei Confratelli

Sezione – Natura e Scopo
Art. 6 – Attività

La Confraternita cura l’organizzazione di strutture proprie o esterne per l’esercizio delle attività conformi e connesse ai propri fini istituzionali.

Sezione – Ammissione, Diritti e Doveri
Art. 7 – Requisiti Per L’Ammissione

Possono far parte della Confraternita i fedeli di ambo i sessi e che presentino i seguenti requisiti: a) siano maggiorenni e non abbiano un età superiore ai 65 anni o se di età inferiore, non versino in fin di vita; b) abbiano ricevuto il sacramento della Cresima; c) abbiano dato testimonianza di vita e pratica cristiana, col compimento distinto dei doveri religiosi, col rispetto del magistero della Chiesa, delle sue direttive e della sua disciplina; d) siano disponibili o già inseriti in esperienze comunitarie di fede; e) godano di buona stima e fama religiosa, morale e civile; f) non aderiscano ad associazioni, movimenti o partiti politici che si ispirano ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica; g) non vivano in situazioni coniugale irregolare; h) non siano coinvolti in fenomeni eversivi dell’ordine sociale o, comunque, non siano indiziati o sospettati di attività criminose; i) accettino lo Statuto e il Regolamento Interno. l) siano in grado di adempiere tutti i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno

Sezione – Ammissione, Diritti e Doveri
Art. 8 – Minori

I minori possono far parte della Confraternita come aspiranti, senza diritti, e sotto la tutela del Maestro dei Novizi, fino al compimento della maggiore età.

Sezione – Ammissione, Diritti e Doveri
Art. 9 – Consorelle

Le donne fanno parte della Confraternita e dei suoi organi con stesi diritti e doveri degli uomini. Esse sono pertanto soggette a tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni.

Sezione – Ammissione, Diritti e Doveri
Art. 10 – Diritti

I Confratelli partecipano a tutto il bene spirituale e materiale che si compie nella Confraternita. Ai Confratelli che per particolari circostanze si trovano in stato di bisogno, la Confraternita provvede con conveniente assistenza spirituale e materiale.

Sezione – Ammissione, Diritti e Doveri
Art. 11 – Doveri

I Confratelli si impegnano a condurre esemplare vita cristiana, ad operarsi disinteressatamente nelle attività proprie della Confraternita, alla frequenza ai Sacramenti ed alle prescritte riunioni formative ed organizzative.

Sezione – Sanzioni
Art. 12 – Espulsione

Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione dal Sodalizio del Confratello che: a) pubblicamente abbandona la fede o si allontana dalla comunià ecclesiastica o incorre in qualche censura canonica; b) eludendo i mezzi del dialogo legittimo e creativo, diviene causa di discordia, divisione, liti e turbamento nella Confraternita; c) si rende manchevole nei confronti e a danno della Confraternita, a vantaggio proprio o di parenti ovvero di amici; d) non adempiendo ai doveri prescritti dallo Statuto e dal regolamento, invitato ad osservare i suddetti doveri, senza giustificazione non provvede entro 3 mesi; e) tiene un comportamento riconducibile alle fattispecie di cui all’art.7, lett. f), g), h) del presente statuto.

Sezione – Sanzioni
Art. 13 – Sospensione

Nei casi meno gravi di inadempienza dei doveri, il Consiglio Direttivo può cautelativamente e condizionatamente, sospendere il Confratello inadempiente.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 14 – Indicazioni

Gli organi direttivi ed organizzativi della Confraternita sono: a) l’Assemblea Generale della Fratellanza; b) il Consiglio Direttivo c) il Collegio dei Revisore dei Conti.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 15 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale della Fratellanza è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è composta da tutti gli appartenenti alla Confraternita ed è presieduta dal Priore.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 16 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Priore. L’Assemblea è convocata ordinariamente una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 17 – Validità

L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei convenuti. All’Assemblea deve essere presente il Cappellano.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 18 – Votazioni

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe nell’espressione del voto.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 19 – Esecutività

Senza la firma della ratifica del Cappellano nessuna delibera dell’assemblea è esecutiva, salvo il diritto si appello all’ordinario diocesano ed ottenere il suo superiore assenso

Sezione – Organi Collegiali
Art. 20 – Funzioni

Spetta all’Assemblea: a) eleggere il Consiglio Direttivo; b) eleggere due dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; c) approvare la relazione finale ed il rendiconto economico; d) approvare le linee direttive della Confraternita; e) deliberare su eventuali atti di straordinaria amministrazione proposti dal Consiglio Direttivo; f) deliberare modifiche allo statuto.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 21 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore, che lo presiede, dal Vice Priore e da cinque Consiglieri, tra i quali il Capo dei Sagrestani ed il Maestro dei Novizi.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 22 – Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Priore. Il Consiglio viene convocato ordinariamente ogni due mesi. Il Consiglio viene convocato straordinariamente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, inoltre quando il Priore ne riceve richiesta per iscritto da almeno quattro Consiglieri.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 23 – Validità

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro Consiglieri, purchè tra di essi sia compreso il Priore. Alle riunioni del Consiglio deve essere presente il Cappellano.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 24 – Votazione

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe nell’espressione del voto.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 25 – Esecutività

Senza la firma di ratifica del Cappellano nessuna delibera del Consiglio è esecutiva, salvo il diritto di appello all’Ordinario Diocesano. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario aderire direttamente l’Ordinario Diocesano ed ottenere il suo superiore assenso.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 26 – Funzioni

Spetta al Consiglio: a) provvedere all’eliminazione ordinaria e straordinaria dei beni della Confraternita; b) compilare e presentare annualmente i bilanci all’Ordinario Diocesano; c) deliberare l’ammissione alla Confraternita dei postulanti che ne fanno regolare domanda; d) dirigere e vigilare l’andamento religioso morale e organizzativo dei Confratelli; e) deliberare sanzioni disciplinari nei confronti dei Confratelli; f) deliberare modifiche al Regolamento Interno; g) formulare regolamenti interni e proporli all’approvazione dell’Ordinario Diocesano; h) deliberare su tutti gli affari della Confraternita che non sono di competenza dell’Assemblea generale o dell’Ordinario Diocesano. Il Consiglio può proporre all’Assemblea Generale della Fratellanza modifiche allo Statuto.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 27 – Mandato

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 28 – Collegio Dei Revisori Dei Conti

Il Collegio dei Revisore dei Conti è composto de tre membri , di cui due eletti dall’Assemblea Generale della Fratellanza ed uno designato dall’Ordinario Diocesano. Assume la Presidenza del Collegio il più anziano di appartenenza alla Confraternita e, in caso di parità, il più anziano di età.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 29 – Convocazione

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 30 – Votazione

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe nell’espressione del voto.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 31 – Funzioni

Il Collegio dei Revisori agisce indipendentemente da ogni altro organo amministrativo. Al Collegio è demandato il compito della sorveglianza contabile di tutti gli atti amministrativi della Confraternita. Esso ha il diritto e il dovere di esaminare e approvare i bilanci. Alla fine di ogni anno finanziario il Collegio compila una dettagliata relazione con eventuali osservazioni, che presenterà ed illustrerà all’Assemblea Generale della Fratellanza riunita per l’approvazione del bilancio. Almeno ogni trimestre il Collegio accerta la consistenza di cassa e l’esistenza Dei valori e dei titoli di proprietà della Confraternita. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni ed hanno il dovere di osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Sezione – Organi Collegiali
Art. 32 – Mandato

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

Sezione – Cariche
Art. 33 – Priore

Il Priore è eletto a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. L’elezione deve essere confermata dall’Ordinario Diocesano.

Sezione – Cariche
Art. 34 – Funzioni

Il Priore è il capo della Confraternita e ne assume la rappresentanza legale a tutti gli effetti di legge. Rappresenta la Confraternita in tutte le manifestazioni esterne e deve dare esempio di abnegazione e condotta irreprensibile. Spetta al Priore: a) convocare l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo sia in seduta ordinaria che straordinaria; b) presiedere l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo; c) curare che siano eseguiti i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; d) tutelare, sotto la sua responsabilità morale, civile e penale, il diritto di proprietà dei beni mobili ed immobili che la Confraternita possiede o potrà possedere; e) assegnare ai Consiglieri i vari incarichi nel modo che ritiene più opportuno, tenuto conto delle naturali aspirazioni, tendenze e capacità di ognuno di essi; f) delegare ai Confratelli che dichiarino la loro disponibilità le cariche minori o incarichi di fiducia; g) nominare il Segretario del Consiglio Direttivo; h) invitare alla sedute del Consiglio, solo a titolo consultivo, una rappresentante delle Consorelle; i) in caso di urgenza, prendere tutte le misure conservative reclamate dal bisogno ed informare tempestivamente il Consiglio Direttivo; l) firmare la corrispondenza ufficiale, i mandati di pagamento e tutti gli altri atti relativi agli affari correnti; m) curare il buon comportamento morale e religioso dei Confratelli, intervenendo, ove se ne ravvisi la necessità e l’opportunità con ammonimenti, consigli ed esortazioni.

Sezione – Cariche
Art. 35 – Mandato

Il Priore dura in carica quattro anni.

Sezione – Cariche
Art. 36 – Vice Priore

Il Vice Priore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Sezione – Cariche
Art. 37 – Funzioni

Il Vice Priore sostituisce a tutti gli effetti il Priore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume tutte le prerogative e tutti gli oneri.

Sezione – Cariche
Art. 38 – Cappellano

Il Cappellano è il rappresentante dell’Ordinario Diocesano nella Confraternita. Viene nominato dall’Ordinario Diocesano e resta in carica a tempo indeterminato. Il Cappellano ha il compito principale di curare l’assistenza spirituale del Sodalizio. E’ l’anima della Confraternita e deve quindi, adoperarsi con zelo illuminato, con costante attività e spirito di abnegazione per mantenerla nel suo vero spirito, sollecitando i Confratelli a migliorare e santificare la loro vita. Deve essere preavvertito di tutte le iniziative ed essere invitato a tutte le adunanze, alle quali ha diritto di intervenire senza diritto al voto. Curerà, inoltre, le funzioni sacre proprie della Confraternita, e questa, da parte sua, favorirà tale compito e contribuirà al decoro di esse.

Sezione – Disposizioni Finali
Art. 39 – Estinzione Della Confraternita

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Ordinario Diocesano.

Sezione – Disposizioni Finali
Art. 40 – Modifiche Allo Statuto

Ogni variazione al presente Statuto deve essere deliberata dall’Assemblea Generale e sottoposta dal Priore all’Ordinario Diocesano per la definitiva approvazione.

Sezione – Disposizioni Finali
Art. 41 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme generali della competente autorità ecclesiastica.